- 11 Ottobre 2018
- Antonio Nicoletti
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La Cassazione chiarisce che la norma di cui all’art. 2467 del Codice Civile, relativa alla postergazione del finanziamento dei soci nelle S.r.l., sia applicabile anche alle S.p.a. qualora sussistano determinati requisiti.
L’articolo 2467 stabilisce infatti che per finanziamenti dei soci si intendono quelli concessi in momenti particolari, cioè, laddove ci sia uno squilibrio nel rapporto indebitamento/patrimonio netto o una situazione economica che avrebbe giustificato comunque un conferimento.
La Cassazione ha tentato di coniugare il trattamento giuridico in tema di postergazione del finanziamento dei soci all’interno delle S.p.a. con l’effettiva entità e qualità della loro partecipazione societaria.